I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management una università
privata svizzera autorizzata , riconosciuta dall’ Ordinamento Giuridico
Elvetico , tramite l’avvocato Sabrina Iervolino , accademico e consigliere
Senato Accademico I.S.F.O.A. , ha avviato una serie di attività legali nei
confronti del CIMEA per la diffusione di notizie inveritiere , tendenziose ,
destituite di ogni e qualunque fondamento , frutto esclusivamente di una
evidente e macroscopica ignoranza normativa in materia .
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management è una
istituzione universitaria privata di diritto svizzero , riconosciuta dall’
ordinamento giuridico nazionale elvetico e liberamente operante entro il
Sistema Educativo Svizzero in virtù degli artt. 20, 27, 62, 60, 63, 63a, 64
e 69 della Costituzione Federale della Confederazione Svizzera (Cost.),
oltre che dell’articolo 4 della Costituzione del Cantone di Zugo (Cost./ZG)
e dell’art. 74 dello Schulgesetz del Cantone di Zugo (SchG/ZG) .
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management è una persona
giuridica legalmente costituita ed autorizzata ai sensi degli Articoli 60 e
seguenti del Codice Civile Svizzero , operante ai sensi dell’art. 27 Cost. ,
e regolarmente registrata al Registro di Commercio del Cantone di Zugo
(CHE-496.702.453) .
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management in quanto
istituzione facente parte dello Spazio Formativo Universitario Svizzero, di
cui all’art. 61 Cost..
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management appartiene allo
Spazio Europeo dell’ Istruzione Superiore (European Higher Education Area –
EHEA) .
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management è libera di
conferire titoli , senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento o
un riconoscimento ai sussidi e deve essere considerata riconosciuta dall’
ordinamento giuridico nazionale e ammessa senza ulteriore formalità all’
esercizio della sua attività come peraltro confermato dalla Sentenza del
Tribunale Amministrativo Federale Corte II B-5924/2012 del 13 Agosto 2013 .
La denominazione è regolata dagli artt. 29 e 62 della Legge Federale sulla
Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU) e
confermata dalla Segreteria di Stato per la Formazione , la Ricerca e l’
Innovazione (SEFRI) in data 30 Aprile 2018 ed è conforme alla Legge sull’
Educazione del Cantone Zugo e a quella Federale LPSU oltre ad essere stata
approvata dall’Ufficio Federale del Registro di Commercio di Berna e da
quello cantonale di Zugo .
Il sistema di crediti ECTS , i livelli di studio , i requisiti di ammissione
e i titoli di studio rilasciati da I.S.F.O.A. Hoschule für
Sozialwissenschaften und Management sono conformi allo European
Qualifications Framework , al Framework of Qualifications of the European
Higher Education Area , al Quadro Svizzero delle Scuole Universitarie
(nqf.ch-HS) e all’Ordinanza del Consiglio delle Scuole Universitarie sul
Coordinamento dell’Insegnamento nelle Scuole Universitarie Svizzere .
I gradi accademici rilasciati da I.S.F.O.A. Hoschule für
Sozialwissenschaften und Management sono inoltre regolati dall’art. 62 LPSU
e dall’art. 12 dello Übertretungsstrafgesetz (ÜStG) del Cantone di Zugo , e
sono protetti dall’art. 12 dell’Accordo Intercantonale nel Settore delle
Scuole Universitarie Svizzere (Concordato sulle Scuole Universitarie) .
Le procedure relative alla Validation of Acquired Experience (VAE)
ottemperano alle UNESCO Guidelines on the Recognition, Validation and
Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning, alla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla
convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01) e alle
Directives des commissions de reconnaissance de la CDIP pour la validation
des acquis de formation formels et de niveau haute école.
Il riconoscimento dei gradi accademici conseguiti presso I.S.F.O.A. Hoschule
für Sozialwissenschaften und Management avviene sulla base della
legislazione nazionale del Paese ricevente , secondo le Convenzioni
internazionali (per l’Europa: Convenzione di Lisbona) e in conformità con i
Trattati o gli Accordi tra la Confederazione Elvetica e singoli Stati o
Governi nonché in base alle convenzioni stipulate dalla Scuola Universitaria
con le singole Istituzioni .
Per l’Italia , ai fini dell’accesso all’Istruzione superiore, al
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento di titoli
universitari italiani i gradi accademici conseguiti presso I.S.F.O.A.
Hoschule für Sozialwissenschaften und Management sono riconosciuti con le
modalità previste dalla Legge 148/2002 e , per il Dottorato di Ricerca ,
dal DPR 382/1980 .
Invece , ai fini dell’accesso a posti di lavoro e dell’iscrizione ai Centri
per l’Impiego , della partecipazione a pubblici concorsi e provvedimenti
connessi (attribuzioni di punteggio , progressioni in carriera, ecc.), della
valutazione di titoli e certificazioni , dell’accesso al praticantato o al
tirocinio post lauream , dell’assegnazione di borse di studio o altre
provvidenze pubbliche e del riscatto dei periodi di studio a fini
previdenziali il riconoscimento è disciplinato dal d.lgs. 165/2001 , dalle
Leggi 148/2002 e 29/2006 , e dal DPR 189/2009 .
Il riconoscimento della Laurea Svizzera , e dei Titoli Accademici Europei in
generale , è regolato dalla Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’
Europa e dal sublime Processo di Bologna del 1999 .
In tali normative si afferma, in definitiva , che “la competenza per il
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei
titoli di studio stranieri (ad esempio la laurea in Svizzera) è attribuita
alle università italiane ed agli istituti di istruzione universitaria , che
la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.
Il Tribunale Federale è la più alta autorità giuridica della Svizzera.
Attualmente è presieduto da Yves Donzallaz. Dal 1875 ha sede a Losanna,
mentre due Corti hanno sede a Lucern
Il Tribunale Amministrativo Federale Svizzero istituzione che rappresenta la
più alta autorità giuridica in Svizzera , presieduto attualmente da Yves
Donzallaz e che dal 1875 ha sede a Losanna , ha stabilito in maniera
irrevocabile che la lista delle università pubblicata dalla CRUS centro ENIC
Svizzero non ha alcun valore vincolante .
Il fatto di non essere presenti nella lista citata in questi accordi
bilaterali , che come detto sopra non ha alcun valore vincolante , e che
elenca esclusivamente le istituzioni svizzere pubbliche , non esclude il
riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona , il rifiuto anzi è
contrario alla legge 148/2002 .
Per quanto riguarda il centro ENIC svizzero , che si chiama CRUS Conferenza
dei Rettori delle Università , il CIMEA evidenziando una clamorosa e
macroscopica lacuna ed ignoranza in materia di Diritto Internazionale ,
ancora una volta diffonde informazioni inveritiere e destituite da ogni
fondamento , difatti la CRUS ha già formalmente certificato con propria
dichiarazione l’appartenenza di università private quali I.S.F.O.A. Hoschule
für Sozialwissenschaften und Management al Sistema Universitario Svizzero .
Nel complesso quindi le informazioni espresse dal CIMEA su di un sistema
universitario straniero sono confuse , inesatte , ed omissive , frutto di
semplice ignoranza in materia ed inducono il lettore a credere che i titoli
accademici rilasciati legalmente da I.S.F.O.A. Hoschule für
Sozialwissenschaften und Management non possano essere accreditati in
Italia , cosa clamorosamente smentita da numerosi riconoscimenti già
avvenuti in seno a diverse università e a enti pubblici.
Per differenza sostanziale si intende una differenza fra i contenuti degli
studi seguiti all’estero e quelli necessari richiesti dalle università
italiane .
Secondo la Convenzione sono istituzioni ufficiali , come impropriamente le
definisce il CIMEA , evidenziando una macroscopica non conoscenza della
materia , quelle istituzioni che appartengono al sistema universitario del
proprio Paese ed essendo ivi riconosciute dal proprio ordinamento giuridico
sono abilitate al rilascio di titoli accademici .
L’accreditamento in Svizzera è un semplice marchio di qualità facoltativo
che non deve essere confuso con un riconoscimento del valore giuridico dei
titoli .
A conferma di quanto sopra esposto si cita una importantissima dichiarazione
firmata , nel 2010 , dalla Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere
(CRUS) , in cui si afferma :
che una istituzione universitaria privata esattamente identica a I.S.F.O.A.
Hoschule für Sozialwissenschaften und Management “è un’università privata
che svolge l’attività dell’istruzione universitaria e conferisce titoli
accademici (laurea svizzera) in virtù del diritto alla libertà economica
garantita dall’art. 27 della Costituzione Federale Svizzera , e che,
pertanto , fa parte dello spazio formativo svizzero”; e che “è autorizzata
dal Governo del Cantone Ticino ad usare la denominazione università privata
con delibera n. 706/06 ai sensi dell’art. 14 cpv 2 e 3 della Legge sull’
Università della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca dell’ottobre
1995”
In Svizzera esistono ed operano legalmente numerose Università Private ,
quali I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management , non
associate alla CRUS , che sono state ritenute riconosciute nel Sistema
Universitario Svizzero come enunciato nella Sentenza del Tribunale Federale
5A 376-2008 dal Tribunale Federale Svizzero , l’autorità giuridica suprema
incaricata di verificare la corretta applicazione delle leggi federali
equivalente alla Corte Costituzionale Italiana
CRUS Conferenza dei Rettori Università Svizzera , associazione privata con
funzioni pubbliche , non è in alcun modo competente né per l’ Accreditamento
né per il Riconoscimento secondo la LAU Legge sull’ Aiuto alle Università .
Il Tribunale Federale Svizzero , ovvero l’autorità giuridica suprema
incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali
equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza 2P.88/2006
del 30 Marzo 2007 dichiara che il mancato accreditamento ,e anche
l’eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento di una
Università, non limita in alcun modo la libertà di esercitare l’attività di
Insegnamento e Ricerca Universitaria .
Il Tribunale Amministrativo Federale , ovvero l’autorità giuridica suprema
incaricata di verificare la corretta applicazione delle Leggi Federali
equivalente alla Corte Costituzionale Italiana , con la Sentenza B 5924/2012
del 13 Agosto 2013 stabilisce :
che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione
Elvetica , quale è I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und
Management , consegua e possegga a tutti gli effetti normativi lo status
giuridico di università riconosciuta nell’ Ordinamento Giuridico Nazionale
come facente parte del Sistema Universitario Nazionale Svizzero ;
che una Università Privata costituita legalmente nella Confederazione
Elvetica , quale è I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und
Management , abbia il diritto di esercitare l’ attività universitaria ed il
diritto di conferire legalmente Titoli Accademici senza necessità di
accreditamento definito come semplice Marchio di Qualità e/o Certificazione
di Qualità ;
l’ irrilevanza giuridica , e quindi una semplice informazione per giunta
parziale ed incompleta , della liste pubblicate dalla Conferenza dei Rettori
delle Università Svizzere
I Titoli Accademici rilasciati dalle Università Private Svizzere , quale è
I.S.F.O.A. Hoschule für Sozialwissenschaften und Management , sono validi ai
fini del riconoscimento in Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del
Consiglio d’Europa del 1997 nello stesso modo di quelli conferiti dalle
Università Pubbliche
Secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa l’unico
requisito legalmente necessario ed indispensabile per il riconoscimento dei
titoli è la conformità al proprio ordinamento giuridico nazionale cioè
operare legalmente ed avere il diritto secondo la legislazione nazionale di
conferire titoli universitari come appunto è I.S.F.O.A. Hoschule für
Sozialwissenschaften und Management .
L’ Accreditamento e/o Certificazione di Qualità conferito dalla Conferenza
Universitaria Ssvizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 di-cembre
2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel
settore universitario) costituisce esclusivamente un marchio di qualità o
Certificazione di Qualità e risulta pertanto essere un requisito
giuridicamente non necessario.
In base alla normativa vigente Università Private non titolari di una
specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in
termini generali, riconosciute dall’ Ordinamento Giuridico Nazionale ed
ammesse, senza ulteriore formalità, all’esercizio della loro attività
A questo proposito è illuminante il “Manuale per il Riconoscimento” del
Consorzio EAR e la rete ENIC-NARIC , una guida pratica per coloro che sono
competenti al riconoscimento approvata formalmente dai Ministri Europei con
il Comunicato di Bucarest nel 2012.
In particolare al Paragrafo 3 Pagina 21 dove si spiega in maniera chiara la
differenza fra Accreditamento e Riconoscimento che non sono la stessa cosa,
e al Paragrafo 16 Pagina 69 dove si spiega con altrettanta chiarezza che il
riconoscimento dei titoli è possibile anche se sono conferiti da istituzioni
non ufficialmente riconosciute nel proprio sistema di insegnamento superiore
ma che hanno comunque il diritto di conferire Titoli Accademici in maniera
legittima
DEFINIZIONI DI “RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO” TRATTO DAL “EAR EUROPEAN
AEREA OF RECOGNITION MANUAL”
A seconda del Paese, termini diversi possono essere utilizzati in
riferimento allo status dell’istituto o del programma.
I due più comuni sono “Riconoscimento” e “Aaccreditamento” , essi sono
spesso usati come sinonimi, ma non sono sinonimi.
IL RICONOSCIMENTO si riferisce allo status ufficiale previsto dalla
legislazione nazionale.
L’istruzione superiore è disciplinata dalla legislazione nazionale in molti
paesi.
Leggi in materia di istruzione superiore stabiliscono il quadro di
riferimento per il sistema nel suo insieme, criteri generali che devono
essere soddisfatti, definiscono le politiche e le procedure che concedono
alle istituzioni, sia pubbliche che private il diritto di conferire titoli.
Le istituzioni che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione
nazionale e che hanno l’autorità ufficiale di concedere titoli accademici
devono essere considerati riconosciuti, anche se può essere utilizzato un
termine diverso.
L’ACCREDITAMENTO è una decisione formale di un’autorità riconosciuta che ha
verificato se l’istituzione e / o il programma sono conformi alle norme
minime di qualità predefinite.
L’accreditamento è di solito un processo volontario e viene concesso per un
determinato numero di anni, dopo che l’istituzione o il programma deve
richiedere un nuovo accreditamento
Per concludere il rifiuto del riconoscimento dei titoli per il solo fatto
che un istituto non è accreditato è una violazione della Convenzione di
Lisbona.
In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però
una rilevante presenza di scuole private.
Parte di esse, destinate anzitutto a una clientela svizzera, sono integrate
nel sistema pubblico al punto da beneficiare anche di finanziamenti
pubblici.
Altre invece sono aperte specialmente alla clientela internazionale, senza
riferimento al sistema pubblico svizzero di formazione.
Fra questi estremi vi sono situazioni intermedie, perfino curricoli di
situazione diversa offerti dalla medesima scuola.
In totale autonomia rispetto al settore pubblico operano in Svizzera scuole
private prestigiose.
La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente
regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il
mercato del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali, sono introdotte vieppiù in
Svizzera procedure di accreditamento non discriminanti tra offerta pubblica
e privata.
L’accreditamento secondo la Legge Federale del 30 Settembre 2011 sul
pro-movimento e sul coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU,
RS 414.20) attesta un controllo esterno della qualità e può implicare
riconoscimenti, non però finanziamenti, da parte dei poteri pubblici.
La Confederazione (proprietaria dei Politecnici Federali) e i Cantoni
(proprietari delle Università Pubbliche, delle Scuole Universitarie
Professionali e delle Alte Scuole Pedagogiche) coordinano invece di comune
accordo , tramite la Conferenza Svizzera delle Scuole Universitarie (CSSU) ,
la Formazione Universitaria Accademica Pubblica.
Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le Università
Private attive sul loro territorio che non rientrano nel campo di
applicazione della LPSU.
A seconda del Cantone dove ha sede l’istituzione si applicano disposizioni
legali differenti (Leggi Cantonali).
Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli universitari accademici
rilasciati in Svizzera:
– ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata
(p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le Leggi Federali o Cantonali
regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di
regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la
legislazione federale.
Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di
professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private (p.e. teologia).
– per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.)
spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un
titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una
certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente
riconosciuti.
– ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende
proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente.
Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri ove non
esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università
si basano sul parere dello Swiss ENIC, che agisce su mandato della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Autorità Federali o Cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano
nei casi previsti dalla Legge sull’attività delle Università Private.
In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla Legge,
giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato
del lavoro prima che lo Stato.
Conformemente alle tendenze internazionali , sono state introdotte in
Svizzera procedure di Accreditamento Facoltative (Certificazione di Qualità
e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata .
L’ Accreditamento è Facoltativo e attesta solamente un controllo esterno
della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questa o
di quella formazione da parte dello Stato.
A livello nazionale svizzero una Agenzia Nazionale di Accreditamento(OAQ),
accredita facoltativamente le Università Pubbliche e le Università Private e
singoli percorsi , cioè concede loro un Marchio di Qualità, che comunque non
conferisce di per sé nella maniera più assoluta alcun riconoscimento e/o la
validità statale dei titoli conferiti.
Un’istituzione può richiedere un accreditamento come Università oppure puo’
richiedere l’accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo
quanto stabilito dalla Legge Federale sull’Aiuto Universitario (LAU, RS
414.20).
Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati
in Svizzera:
* ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione
regolamentata (p.e. medicina, avvocatura,ecc.), sono le Leggi Federali o
Cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli siano
riconosciuti
* per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo,
ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di
un Titolo di Studio , significativo può essere l’accreditamento o comunque
una Certificazione di Qualità rilasciata da Enti Privati generalmente
riconosciuti.
* ai fini del proseguimento degli Studi, è l’Università dove si
intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente ,
analogamente a quanto avviene per l’ Equivalenza dei Titoli , le Università
si basano sulle Norme Nazionali.
Università Private riconosciute appartenere al Sistema d’ Insegnamento con
sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la
certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto
costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari
che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università
pubbliche, sono validi per:
* il diritto d’accesso ai fini del proseguimento degli studi nel
sistema universitario (pubblico) svizzero e all’estero, ai sensi delle Leggi
Nazionali e della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa
sulla reciproca riconoscibilità dei titoli ;
* ai fini dell’esercizio in Svizzera di Professioni Regolamentate ai
sensi della Direttiva della Unione Europea CE/ 2005/36 in vigore anche in
Svizzera dal 1 Novembre 2011;
* ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate,
vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.
I.S.F.O.A. HOCHSCHULE FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN UND MANAGEMENT
LIBERA E PRIVATA UNITELEMATICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE
FONDAZIONE ED ENTE MORALE DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE
Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi del Codice Civile Svizzero ed in conformità della Costituzione Federale Svizzera , della Legge sull ‘ Educazione e sul Diritto Scolastico del Cantone Zugo e della Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero .
Denominazione Autorizzata dalla SEFRI Segreteria di Stato per la Formazione la Ricerca e l’ Innovazione Scuole Universitarie della Confederazione Svizzera Dipartimento Federale dell’ Economia della Formazione e della Ricerca ed Approvata dall’ Ufficio Federale del Registro di Commercio di Berna e del Cantone Zugo