VAE VALIDAZIONE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA
Coloro che abbiano acquisito , sviluppato e consolidato una esperienza professionale di minimo 6 anni possono ottenere la convalida dell’esperienza acquisita al fine di poter conseguire un Titolo Accademico certificando le conoscenze applicando il principio “premiale” della “lifelong learning” .
Per ciò devono depositare una domanda di ammissione alla VAE per la convalida delle competenze acquisite .
La VAE tiene conto delle competenze professionali sviluppate in relazione con il contenuto del corso di laurea affine all’esperienza maturata .
La convalida dell’esperienza è una facoltà e non costituisce un obbligo ed il processo si avvia su specifica richiesta della persona interessata .
Si fa su richiesta della persona .
SVIZZERA
La presente procedura fa riferimento alle seguenti Direttive , edite dalla Conferenza Svizzera dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione (CDPE) , che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza , compresa l’Esperienza Professionale (art. 3.5) .
Inoltre , esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva ( art. 4.2.d) .
UNESCO
La durata di un percorso di Bachelor/Master/Dottorato non è una durata legale ma normale e dipende esclusivamente dai crediti che lo studente deve acquisire o ha gia acquisito .
Nel caso del “Lifelong Learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi di studio .
FRANCIA
La VAE “Validations des Acquis de l’Experience ” della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 Janvier 2002 de Modernisation Sociale” i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all’ Articolo 133 (Convalida dell’Esperienza Acquisita con Ammissione ai Corsi su Dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell’ esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in ECTS cioè Crediti Formativi Universitari .
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA – RACCOMANDAZIONE DEL DICEMBRE 2012
Gli Stati membri dovrebbero , al fine di dare alle persone l’opportunità di dimostrare quanto abbiano appreso al di fuori dell’Istruzione e della Formazione Formali — anche mediante le esperienze di Mobilità — e di avvalersi di tale apprendimento per la Carriera Professionale e l’ulteriore apprendimento , nel debito rispetto del princiio di Sussidiarietà istituire , entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:
a) ottenere una convalida delle conoscenze , abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale , compreso , se del caso , mediante risorse educative aperte ;
b) ottenere una qualifica completa o , se del caso , una qualifica parziale , sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale , fatte salve altre disposizioni legislative dell’Unione applicabili in materia , in particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 7 Settembre 2005 , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .
ITALIA
Legge n. 92 del 28 Giugno 2012 all’art. 4 commi 51 – 58 .
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 .
Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti pregressi .