Gentilissimi
Con la presente dopo 48 anni di villeggiatura a Piazzatorre mi accingo a scrivere il commiato da un Paese che ha visto, in maniera inerme, un declino inarrestabile, sia nei valori fondamentali delle persone, che, soprattutto a livello economico e sociale.
La ragione principale dell’addio risiede nel fatto che mia madre, classe 1932, nel corso di questo 2025 sia tornata alla Casa del Signore, raggiungendo così mio fratello Massimo Ruggero, classe 1969, scomparso nel 2009 a 40 anni in un incidente stradale, lasciando una compagna ed un figlio di 7 anni, e mio padre Giuseppe, classe 1930, mancato nel 2013.
Il declino inarrestabile a livello economico di Piazzatorre è sotto gli occhi di tutti ed è rappresentato in maniera eloquente dal fatto che una abitazione mediamente valga meno di un box ubicato in una zona neanche pregiata di Milano, per avere una controprova ineluttabile basta solo scorrere gli annunci di vendita sui portali specializzati.
Dopo 48 anni di affitto ho calcolato che con lo stesso importo si sarebbero potuti comprare a Piazzatorre quasi tre appartamenti da 50 metri quadrati.
Sono stato legato a Piazzatorre perché mia madre vi trascorreva i tre mesi estivi prima con mio padre poi con me ed infine nel corso dell’estate 2024 con me ed il suo assistente personale che la accudiva 24 ore su 24 essendo una Invalida Civile ai sensi della Legge 104 .
Ed è proprio da questo fatto, Invalidità Civile e costrizione a deambulare in carrozzina dopo rottura del Femore avvenuta a 89 anni , che potrebbe capitare a chiunque, ma soprattutto a chi come me, annovera in famiglia genitori anziani, che si è manifestata in tutta la sua evidenza il declino che attanaglia l’attuale società e che ha provocato come conseguenza un tracollo dei valori etici, personali e professionali e della signorilità unitamente ad un crescente e dilagante impoverimento intellettuale registrato in maniera costante negli ultimi lustri.
Giuseppe Masullo classe 1930,diploma di Liceo Classico e Laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli e relativa Tesi discussa con Giovanni Leone, settimo Presidente della Repubblica Italiana e Silvana Valzasina, classe 1932, diploma all’ Istituto Tecnico Commerciale e successivo diploma di specializzazione in Lingua Inglese conseguito direttamente a Londra dove ha vissuto e studiato per oltre anno, rappresentavano, in una Italia caratterizzata negli Anni 50 da emigrazione ed analfabetismo una eccezione irraggiungibile dalla stragrande maggioranza della popolazione, infatti, mia madre Silvana Valzasina parlando perfettamente l’Inglese a poco più di 20 anni è diventata la segretaria del presidente, americano, prima alla Remington, e poi, quello svedese,alla Atlas Copco, e mio padre era diventato dirigente prima alla Sperry Univac e poi alla Cartiera di Carmignano.
Questa premessa sulle origini deve comprendere anche mio nonno paterno che nel 1930 possedeva un patrimonio personale di oltre 2 milioni di Lire e mio nonno materno guadagnava sempre nel 1930 oltre 1.000 Lire al mese,è fondamentale per capire il presente ed il comportamento inspiegabile tenuto nei confronti di mia madre 92enne ed Invalida Civile dalla proprietà dell’ immobile, che per oltre 48 anni a Piazzatorre è stato il punto di riferimento per le vacanze dei miei genitori i quali hanno sempre pagato puntualmente l’affitto e le relative spese condominiali.
In questi 48 anni di affitto l’appartamento si sarebbe potuto comprare almeno 2 volte,ma la proprietà dell’epoca, una coppia di veri Signori, non ha mai voluto vendere a nessuno degli inquilini le residenze facenti parte del complesso denominato La Foppa ed ubicato in via Centro 1.
Nel 2012 è mancato uno dei proprietari facente parte della coppia e di conseguenza l’intero immobile è passato in successione ai figli e nel 2018 è scomparso anche lo storico amministratore Giorgio Colombo Speroni,sostituito da uno nuovo, questi accadimenti hanno provocato un notevole declino, evidente e conclamato a livello generale dalla opinione pubblica del Paese, del rapporto personale instauratosi da decenni e dei servizi professionali erogati.
Arrivando al presente,nel Giugno del 2024,prima di accompagnare mia madre ed il suo assistente domestico personale a Piazzatorre per trascorrere i mesi di Luglio ed Agosto in vacanza, stante la disabilità che ha obbligato sulla sedia a rotelle mia madre 92enne ho inoltrato,come previsto dalla normativa, una comunicazione tramite posta elettronica all’amministratore dello stabile affinchè si potesse provvedere alla eliminazione delle barriere architettoniche presenti e costituite dall’avallamento del cancello di ingresso dalla strada e dei tre gradoni del corridoio esterno che porta all’ingresso, offrendomi persino di intervenire personalmente con l’inserimento di una rampa in acciaio rimuovibile a mie spese.
La risposta ricevuta non ha bisogno di alcun commento poiché consigliava in prima battuta di utilizzare lo scivolo che porta al piano seminterrato dove si trovano i garage e l’ingresso dell’ascensore, cosa assolutamente non a norma in quanto registra una pendenza superiore all’8% quindi pericolosa per l’incolumità del disabile e del suo accompagnatore e poi non certamente adibita a tale scopo, ed in seconda battuta, dopo le doverose osservazioni da parte mia, di utilizzare l’autovettura per salire e scendere dal cortile, anche questa cosa irrealizzabile e fuori legge sia per la stazza del mezzo di proprietà, un importante ed imponente SUV,(interamente pagato al momento dell’acquisto ed il cui valore economico è equivalente a due appartamenti a Piazzatorre),e per il parcheggio selvaggio sulla stradina di accesso alla proprietà che avrebbe impedito qualsiasi manovra e poi comunque in violazione dei diritti dei disabili.
Si è fatto di conseguenza buon viso a cattivo gioco per il periodo estivo, sollevando in due persone mia madre in carrozzina per poterle permettere di andare in piazza e di poter raggiungere con l’automobile il ristorante ed altri paesi in valle, poiché la proprietà, in forma scritta, ha fornito assicurazioni sul fatto che a partire dall’ Autunno avrebbe provveduto ad effettuare i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti .
Mi auguro vivamente che i responsabili possano presto provare di persona loro stessi ed i loro ascendenti e discendenti cosa significhi quotidianamente dover affrontare tali disagi.
Ovviamente,causa la notevole pendenza,di gran lunga superiore all’8% stabilito dalla normativa,ma soprattutto per l’estrema pericolosità che avrebbe messo a repentaglio l’incolumità del soggetto trasportato e dei suoi accompagnatori,non è stato possibile utilizzare lo scivolo per l’ingresso ai garage come è possibile visionare dalle fotografie allegate anche perché assolutamente non a norma, non adibito a tale scopo ed assolutamente illegale.
Non sarebbe stato neppure praticabile la seconda fantasiosa soluzione suggerita dall’amministratore dello stabile di trasportare l’invalido tramite trasferimento in automobile attraverso il sopracitato scivolo per l’ingresso al garage per alcuni motivi riassumibili così,scomodità operativa,notevoli dimensioni dell’autovettura posseduta,un imponente SUV, ma soprattutto per l’impossibilità di manovra stante la sosta di altre automobili che impedivano l’entrata e l’uscita,come è possibile visionare dalle fotografie allegate
A tal proposito giova ricordare,visto che ho portato mia madre ed il suo assistente assistente domestico personale al Ristorante in altre e numerose località della Valle,utilizzando la mia automobile e giungendo con difficoltà sia all’andata che al ritorno,fino al cancello dell’abitazione,avrebbe dovuto essere realizzato, come già strutturato a Milano nelle residenze dirette di mia madre o nelle mie personali,predisporre un posto riservato ai disabili per il parcheggio dei mezzi dedicati al loro spostamento.
Si è fatto di conseguenza buon viso a cattivo gioco per il periodo estivo, sollevando in due persone mia madre in carrozzina per poterle permettere di andare in piazza e di poter raggiungere con l’automobile il ristorante ed altri paesi in valle, poiché la proprietà, in forma scritta, ha fornito assicurazioni sul fatto che a partire dall’ Autunno avrebbe provveduto ad effettuare i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti
Ad Ottobre del 2024, il sottoscritto, ricordando cortesemente all’amministratore di condominio ed alla proprietà, con una comunicazione di posta elettronica,i sacrifici fatti a Luglio e ad Agosto al fine di far si che l’anziana madre disabile potesse trascorrere nel migliore dei modi le proprie vacanze, ha ricevuto, disattendo ogni e qualunque promessa effettuata e messa per iscritto risultando quindi a posteriori assolutamente inveritiera , indirizzata a Silvana Valzasina, Invalida Civile e da 48 anni affittuario modello,una lettera di sfratto a partire dal 31 Maggio 2025.
Da: Francesca Milani Milfer SpA [francesca.milani@milfer.it]
Inviato: venerdì 12 luglio 2024 12:09
A: stefano.masullo@golfpeople.eu
Cc: Paolo Milani; Giovanni
Oggetto: Fwd: Cond. La Foppa
Gentile sig. Masullo,
Le inoltro come intendiamo procedere in accordo con l’amministratore, relativamente alle tempistiche per l’eliminazione della barriera architettonica .
Distinti saluti
Francesca milani
Inizio messaggio inoltrato:
Da: Studio Professionale Zuliani <condomini@studiozuliani.eu>
Data: 11 luglio 2024, 11:05:13 CEST
A: paolo.milanipem@tin.it, Francesca Milani Milfer SpA <francesca.milani@milfer.it>, annamaria.panserimilani@gmail.com, Giovanni Milani <giomil@gmail.com>
Oggetto: Cond. La Foppa
Spett.le Famiglia Milani,
prendo atto della vostra intenzione di voler aiutare la sig.ra Valzasina nelle proprie difficoltà.
Si deve però constatare che la richiesta del Sig. Masullo è arrivata con poco preavviso, il che rende difficoltoso, se non impossibile, trovare un tecnico idoneo al tema che esegua a stretto giro uno studio progettuale adeguato, unitamente ad una ditta che tempestivamente possa eseguire i lavori.
La questione verrà pertanto affrontata dopo il periodo estivo, confidando che la sig.ra Valzasina possa nel frattempo utilizzare lo scivolo dei box come già descritto. In caso di necessità è infatti possibile giungere all’ingresso inferiore dello stabile mediante autovettura, cosi da recare il minor disagio possibile alla sig.ra Valzasina.
Cordiali saluti
Dott. Andrea Zuliani
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Ovviamente per mia madre, non certo per me, poiché mia moglie e mio cognato posseggono due proprietà a San Martino di Castrozza, dove mi sono sposato e dove trascorro durante l’anno periodi di riposo quando non impegnato nella cura quotidiana di mia madre, località rinomata a livello mondiale e frequentata per fortuna da ceteris pari bus, che valgono sicuramente almeno 2/2,5 volte l’intero stabile di Piazzatorre, ho incaricato un caro amico, rinomato avvocato cassazionista, esperto in Diritto Amministrativo, attualmente conteso dalle pubbliche amministrazioni di tutta Italia per illustrare il Nuovo Codice degli Appalti, di seguire la vicenda e trovare quindi, alla luce di un rapporto datato 1978 una soluzione pro bonis pace.
Io sono sempre stato vicino a mia madre trascorrendo con essa sempre tutti gli anni il periodo di villeggiatura a Piazzatorre nei mesi di Luglio ed Agosto, per affetto , senso di responsabilità e riconoscenza per quanto con sacrificio ed amore abbia voluto dare a me ed a mio fratello scomparso tragicamente e prematuramente a 40 anni, di conseguenza mi ha fatto molto piacere ricevere e far leggere in occasione della celebrazione del suo funerale, avvenuta in forma strettamente privata e riservata solo ai componenti della Famiglia, questo ricordo stilato da un caro amico conosciuto nel 1978 proprio in quel di Piazzatorre e ritratto nelle fotografie mentre ci aiuta a superare le barriere architettoniche.
“Ciao Silvana, oggi non posso essere qui. A farti compagnia per l’ultima volta. La compagnia che ci hai regalato…. grazie a tuo figlio Stefano, in queste ultime estati a Piazzatorre. Dove ti sei sempre ripresa, grazie all’aria pura del nostro piccolo paradiso. Per me era sempre una festa venire a pranzo da voi. Con Stefano che imbandiva sempre la tavola come se fosse domenica….anche se domenica non era. E lo faceva per te, così come gli piaceva mettersi ai fornelli per te. E il clima di allegria che si creava…..ci regalava i tuoi Sorrisi. Quei sorrisi che per noi erano contagiosi. Che ci facevano sentire a posto con il resto del Mondo. Eri contenta tu, eravamo contenti noi……vero Diego??!!! (guarda Diego se c’è). Sappi che Stefano ha fatto sempre di tutto per te, devi andarne fiera. Ogni genitore vorrebbe essere ripagato come Stefano ha fatto con te. Grazie di tutto Silvana, il tuo sorriso sarà sempre con me.”
Fabio Bozzi
Al 31 Maggio 2025 nessun intervento per rimuovere le barriere architettoniche è stato mai intrapreso e ciò conferma senza bisogno di ulteriori commenti il decadimento morale, etico e professionale oltre che il valore nullo della parola data per giunta messa nero su bianco.
La vicenda si è conclusa con la morte di mia madre e quindi con la mia decisione di abbandonare Piazzatorre al proprio irreversibile destino di declino economico per trasferirmi definitivamente a San Martino di Castrozza dove tutto è in espansione, il valore degli immobili in soli 10 anni è aumentato del 33%, e mi è possibile frequentare persone dello stesso elevato ed eccelso lignaggio culturale e patrimoniale.
La quotazione al metro quadro a Piazzatorre è di circa 795 euro al metro quadrato.
La quotazione media al metro quadro per immobili in vendita a San Martino di Castrozza si aggira intorno a 3.750 euro.
La Tutela dei Diritti dei Disabili consiste anche nel garantire loro il diritto di accedere a qualsiasi luogo, che sia un edificio o un luogo all’aperto, tramite l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.
Per barriera architettonica si intende “qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi.”
Obiettivo che può essere raggiunto con l’istallazione di montascale, miniascensori o rampe per disabili, o con la creazione di speciali percorsi pedonali che possano essere utilizzati anche dalle persone in carrozzina.
Secondo quanto stabilito dalla Legge, le rampe per disabili sono obbligatorie qualora, per entrare o uscire da un edificio o accedere ad un qualsiasi luogo pubblico, ci siano da superare dei dislivelli superiori ai 2,5 cm, anche se si tratta di un solo gradino.
L’accessibilità degli spazi in ambito condominiale, inizialmente regolamentata dalla Legge n. 13 del 1989, riguarda non solo i portatori di handicap bensì qualsiasi persona che, anche in conseguenza dell’età avanzata, abbia disagi fisici e difficoltà motorie.
Tale iniziale impianto normativo è stato poi oggetto di numerosi interventi modificativi, come ad esempio la successiva Legge numero 67 del 2006, che prevede una particolare tutela giurisdizionale per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.
Anche il Codice Civile, all’articolo 1120, ha previsto una tutela rafforzata prevedendo che l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio possa essere deliberato dall’assemblea (con la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio) oppure, in assenza di una maggioranza sufficiente, addirittura dal singolo condomino a sue spese.
I riferimenti normativi che sanciscono tale obbligo sono la Legge 13/89 e il Decreto 236/89. Quest’ultimo, all’articolo 4, specifica che negli spazi esterni e sino al luogo di accesso a un edificio deve essere previsto un percorso (quando possibile in piano), per rispondere alle esigenze delle persone con ridotte o nulle capacità motorie.
Le rampe per disabili sono tra le soluzioni più valide per eliminare le barriere architettoniche e consentire anche alle persone con disabilità il diritto di spostarsi autonomamente da un luogo all’altro.
Secondo la Legge n° 13 del 1989, le rampe sono strumenti utili per il superamento delle barriere architettoniche (scale, gradini, porte, ecc).
Utile rammentare , che la Cassazione ha condannato il Comune e l’amministratore di un condominio per discriminazione nei confronti di una persona disabile.
I giudici hanno incluso nel concetto di disabilità anche le persone anziane..
La recente sentenza della Cassazione, numero 17138/2023, avrà quindi conseguenze rilevanti sulla questione delle barriere architettoniche.
I giudici dell’Alta Corte hanno stabilito che l’inaccessibilità di un edificio a causa di barriere architettoniche costituisce una forma di discriminazione, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 67/2006.
Questa decisione ha importanti implicazioni:
Riconoscimento del diritto all’accessibilità: la sentenza riconosce l’importanza dell’accessibilità come diritto fondamentale per le persone con disabilità.
Estensione del concetto di disabilità: la Cassazione ha incluso nel concetto di disabilità anche le persone anziane, ampliando il campo di applicazione delle norme sull’accessibilità.
Responsabilità degli amministratori di condominio: la sentenza pone una maggiore responsabilità sugli amministratori di condominio e sui comuni per garantire l’accessibilità degli edifici.
Questa sentenza rappresenta un passo avanti nella lotta contro la discriminazione basata sulla disabilità.
Segnala un cambiamento nella percezione sociale delle barriere architettoniche, non più viste solo come un inconveniente, ma come una vera forma di esclusione da contrastare.
Il soggetto attivo ha citato in giudizio il Comune e l’amministratore del condominio per la loro mancanza di azioni mirate all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ha sostenuto che questa inerzia costituiva una discriminazione nei suoi confronti, limitando il suo diritto a una vita sociale attiva e indipendente.
La richiesta includeva:
La condanna per condotta discriminatoria.
Il risarcimento per i danni subiti.
Questo caso è importante perché impone l’attenzione sulle esigenze di accessibilità non solo in spazi pubblici, ma anche in ambienti privati come i condomini.
La sentenza della Cassazione su questo caso si basa su diverse motivazioni legali e principi di giustizia.
La legge 67/2006 gioca un ruolo centrale in questa decisione, offrendo una tutela specifica per le persone con disabilità.
La Legge 67/2006 stabilisce che:
Le persone con disabilità hanno diritto a un trattamento non discriminatorio.
Ogni forma di esclusione o limitazione dovuta a barriere architettoniche è considerata una discriminazione.
È necessario garantire l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere per consentire una piena partecipazione sociale.
La Cassazione, nel formulare la sua decisione, ha messo in evidenza che:
La definizione di disabilità comprende un’ampia gamma di condizioni, inclusi gli anziani con difficoltà motorie.
L’obbligo di eliminare le barriere architettoniche è immediato e non richiede ulteriori normative specifiche.
Le situazioni di svantaggio causate da barriere architettoniche sono prive di qualsiasi giustificazione legittima.
Per la Legge, le rampe per disabili rientrano nelle opere di edilizia leggera. L’articolo 6, comma bis, del testo unico dell’edilizia (DPR 380/2011), infatti, specifica che gli interventi mirati all’eliminazione di barriere architettoniche, non solo rientrano nella definizione di edilizia leggera, ma non necessitano della richiesta di permessi e non è necessario comunicare alcunché prima dell’inizio dell’opera.
L’installazione di una pedana in acciaio zincato o alluminio, può essere eseguita in tempi brevissimi, se solo vi fosse stata la reale volontà, senza dover presentare alcuna documentazione.
Tra le caratteristiche fondamentali per considerare una rampa per disabili accessibile c’è la sua pendenza.
Per calcolare la pendenza delle rampe si deve utilizzare una formula matematica che permette di trovare la giusta percentuale di dislivello.
Tale formula può tornare utile non solo ai professionisti che si occupano della progettazione, ma anche a chi deve installare una rampa nella propria abitazione e non sa come scegliere quella giusta.
La legge stabilisce che una rampa per disabili non possa avere una pendenza superiore all’8%; ciò vuol dire che la rampa si deve alzare di 1 cm ogni 12 cm percorsi in lunghezza.
È possibile costruire rampe con una pendenza superiore all’8% (fino ad un massimo del 12%) nei casi di adeguamento della rampa a strutture esistenti o quando esistono vincoli particolari.
Per le rampe installate in ambienti esterni, la pendenza consigliata è del 5%.
Nel caso in cui si installi una rampa particolarmente corta, la pendenza massima consentita dalla legge è del 15%.
Non è possibile costruire rampe per disabili se il dislivello da coprire è superiore ai 3,20 m.
Classificazione della facilità di accesso
La facilità di accesso alle rampe per disabili dipende dalla percentuale di pendenza:
le rampe che hanno una pendenza che va dallo 0 al 4% sono definite facilmente accessibili;
le rampe che hanno una pendenza compresa tra il 4 e l’8% sono considerate moderatamente accessibili;
le rampe che hanno una pendenza superiore all’8% sono considerate accessibili solo se la persona con disabilità è in compagnia di un accompagnatore.